1. L'articolo 9 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri posti a carico dello Stato derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse a tale fine stanziate dalla legge 2 dicembre 1998, n. 434.
2. Ai maggiori oneri gravanti sulle regioni e sugli enti locali in attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante gli introiti derivanti dall'imposta prevista dall'articolo 5-ter e dai trasferimenti effettuati dallo Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».